ASSOCIAZIONE ITALIANA COREA DI HUNTINGTON-NAPOLI.

I soci fondatori ed i componenti l’assemblea mediante la sottoscrizione del presente atto dichiarano di ben conoscere ed approvare lo Statuto.

Statuto dell’Organizzazione di Volontariato Associazione Italiana Corea di Huntington- Napoli

Art.1

(Costituzione)

1. E’ costituita, con sede presso l’ Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” via Pansini n°5 Napoli, l’organizzazione di volontariato denominata:

Associazione Italiana Corea di Huntington-A.I.C.H. Napoli

seguito detta organizzazione.

2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione nel rispetto del pluralismo sono democratici, senza fini di lucro anche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà, senza discriminazione di carattere politico, di religione e di razza.

3. L’Organizzazione svolge le proprie attività in osservanza a quelle previste dalla Legge 11 agosto 1991 n°266 e dalle Leggi Regione Campania n°9 dell’8 febbraio 1993 e n°18 del 7 agosto 1996, essa ha durata illimitata fino a diversa deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

Art.2

(Finalità)

1. L’organizzazione si prefigge i seguenti scopi:
a) diffondere la conoscenza della Corea di Huntington e le informazioni sui progressi scientifici a riguardo, erogando sempre migliori informazioni sulla natura della Malattia di H. ai malati, familiari, medici ed altri operatori sanitari e sociali;

b) sostenere psicologicamente i familiari dei malati affetti da C. di H.;

c) coinvolgere le strutture pubbliche e private per una adeguata assistenza ai malati affetti da C. di H. e delle loro famiglie, attraverso l’assistenza sanitaria ambulatoriale costante, di emergenza e domiciliare;

d) contribuire al potenziamento dell’attività sanitaria nei confronti dei malati affetti da C. di H, attraverso lo studio e la ricerca sulla malattia di Huntington.

e) mantenere i rapporti con le Organizzazioni nazionali ed internazionali aventi le medesime finalità che saranno regolate in futuro, dallo statuto della costituenda Federazione Nazionale.

 

2. L’organizzazione persegue le sue finalità attraverso:

a) la promozione di attività sociali e manifestazioni culturali;

b) l’erogazione di informazioni e di assistenza per problemi sanitari, sociali ed etici;

c) le riunioni di malati, familiari e medici;

d) l’istituzione di borse di studio e l’organizzazione di convegni scientifici;

e) ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.3

(Aderenti)

1. Sono aderenti all’Organizzazione, malati, loro famiglie, amici, medici e tutti coloro che sono interessati a portare un contributo personale e disinteressato per combattere questa malattia o che comunque abbiano un interesse specifico agli scopi ed alle finalità per le quali questa Organizzazione si è costituita.

2. L’adesione all’Organizzazione, avviene su esplicita richiesta da parte dell’aspirante con l’accettazione senza riserve dello statuto dell’Organizzazione, la domanda di adesione viene sottoposta al Presidente che può eventualmente rifiutarla con atto motivato.

3. Le dimissioni dall’Organizzazione, avvengono con comunicazione ufficiale al Presidente. Esse hanno effetto immediato, ma non esonerano l’associato dimissionario dagli eventuali obblighi patrimoniali verso l’Organizzazione che siano sorti anteriormente alle sue dimissioni.

4. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:

a) dimissioni volontarie;

b) morte;

c) non aver corrisposto da più di due anni consecutivi la quota associativa;

d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Presidente il quale decide in via definitiva.

Art.4

(Diritti e obblighi degli aderenti)

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione, hanno diritto inoltre, di consultare sia i verbali relativi ai consigli direttivi che quelli relativi alle assemblee degli associati.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea, a ritenere vincolanti le deliberazioni prese dall’assemblea con il rispetto delle maggioranze previste e prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.5

(Organi)

1. Sono organi dell’organizzazione:

a) l’Assemblea degli aderenti;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.6

(Assemblea)

 

1. L’Assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente, ovvero da altro aderente all’Associazione designato dall’Assemblea stessa, l’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 31 marzo ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente designa inoltre un segretario della riunione anche tra persone estranee all’Organizzazione.

3. La convocazione può avvenire su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti e ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritenga necessario. In tal caso il Presidente è tenuto a provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di convocazione. L’invito all’Assemblea deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno; esso dovrà pervenire mediante comunicazione scritta.

4. L’Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.

5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega di altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. Le convocazioni possono essere tenute anche nella stessa giornata ad ora successiva.

6. Ciascun aderente non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

8. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a) eleggere il Presidente, il Segretario-Tesoriere ed i componenti del Consiglio Direttivo alla relativa scadenza;

b) discutere e deliberare sul programma di attività proposto e su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente;

d) approvare il bilancio preventivo relativo all’anno in corso;

e) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto cui all’art.16;

f) stabilire l’ammontare delle quote associative a carico degli aderenti.

Art.7

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 membri compreso il Presidente ed il Segretario-Tesoriere, di questi almeno la metà più uno devono appartenere a famiglie colpite dalla malattia. Esso può cooptare massimo altri 3 membri in qualità di esperti tra sanitari di riconosciuta competenza nella Malattia di Huntington; essi hanno voto consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

4. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

a) fissa le norme per il funzionamento dell’organizzazione;

b) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenuto nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzando le spese non indicate nel bilancio preventivo;

c) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8

(Presidente)

1. Il Presidente, è eletto dall’Assemblea a maggioranza di voti.

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 2 e 3 e art. 7 comma 2.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo o dal Segretario-Tesoriere.

Art.9

(Segretario-Tesoriere)

1. Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo;

d) redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all’Assemblea entro il mese di Marzo di ogni anno;

e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

Art.10

(Gratuità e durata delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni vengono effettuate nel corso del mandato dal Consiglio Direttivo e decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.11

(Risorse economiche)

1. L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;

b) contributi dei privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) erogazioni e donazioni da Enti Pubblici e privati;

f)  rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h)  rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;

i)  campagne di raccolta fondi.

l)   donazioni e lasciti testamentari.

 

2. I fondi sono depositati presso l’Ufficio Postale e/o l’Istituto di Credito stabiliti dal Comitato Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente e/o del Segretario-Tesoriere.

 

Art.12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Organizzazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

c) donazioni da Enti Pubblici, enti privati e lasciti testamentari.

Tale patrimonio sarà amministrato dal Consiglio Direttivo.

Art.13

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Art.14

(Bilancio)

1. Ogni anno vengono redatti i bilanci preventivo e consuntivo che vengono sottoposti, entro il mese di aprile, all’approvazione dell’assemblea, che decide a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo risultano i beni, i contributi donazioni e/o i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio coincide con l’anno solare.

 

Art.15

(Modifiche allo statuto)

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta in proprio o per delega degli aderenti all’organizzazione.

Art.16

(Norma sullo scioglimento)

1. In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ai sensi dell’art.5, comma 4, L.266/91.

 

Art.17

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

Letto firmato e sottoscritto:

COPPOLA TERESA in De Angeli, DI MAIO LUIGI, FERRARA ANNA, LEZZI ANNAMARIA in Mazzetti, MASSARI LILIANA in Libonati

in qualità di soci fondatori

e i Signori:

ANTONELLI LUIGI           , BARBAGALLO ANNAMARIA, BRUNO MARIA in Fabiani, D’AMBRA RAFFAELLA            , FERDINANDEZ ALFREDO, FERDINANDEZ VERA            ,MANCOCARMINE,

MARULLI ALBERTA, OTTAIANO PASQUALE          , OTTAIANO LUIGI            , PARISI GIOVANNA in Croce, QUINTO COSTANZA in Zezza, RICCIARDI LUCIANA in Verni, RICCIUTI GIOVANNA in Federici, RUBELLO PAOLA in Pinardi, RUSSO MARGHERITA, VITELLI PAOLO, VITELLI VINCENZO, VITTORIA ALMA in Doumontet